Tullio Di Fiore, "Massoneria e Chiesa cattolica dall'incompatibilità alle condizioni per un confronto"
Tullio Di Fiore, Massoneria e Chiesa cattolica
dall’incompatibilità alle condizioni per un confronto.
Francesco Paolo Pinello¸ discorso tenuto a Montevago (AG), il 19 maggio 2017,
in occasione della presentazione, in quella cittadina, del libro del Prof.
Tullio Di Fiore “Massoneria e chiesa
cattolica dall’incompatibilità alle condizioni per
un confronto”
Dico subito che parlo a titolo
meramente personale e che parlo da studioso, in chiave sociologica, sia dei
fenomeni massonici sia dei fenomeni religiosi, connessi al pluralismo
religioso, alla secolarizzazione e ai processi e alle dinamiche identitarie.
Il libro del Prof. Di Fiore, Massoneria e Chiesa cattolica
dall’incompatibilità alle condizioni per un confronto, edito da Dario
Flaccovio, a Palermo, nel 2013, è articolato in tre parti. Ci sono, per così
dire, una parte A, una parte B e una parte C.
La parte A è tutta tesa a dimostrare
la coerenza di intenti e la progressione di argomenti in tutti i provvedimenti
antimassonici della Chiesa cattolica, dal 1738 al 1983.
Il Prof. Di Fiore, a pag. 79 del suo
libro, scrive: "Anche se a detta
di alcuni massoni ed esperti massonologi molto vicini alla massoneria, le
condanne e le affermazioni dei pontefici risultano non sempre coerenti tra di
loro, noi, invece, […] abbiamo rilevato [in essi] una coerenza di intenti e una
progressione di argomenti", "Dimostrando, invece, un’analisi più o meno
approfondita [della questione], da parte degli stessi pontefici, maturata nel
tempo, attraverso la conoscenza delle diverse obbedienze massoniche di varia
natura e ritualità".
In questa parte A, mettendosi sulla scia di un
famoso scritto non firmato ma attribuito all’allora cardinale Ratzinger,
pubblicato sull’Osservatore Romano del 23 febbraio 1985, dal titolo “Riflessioni ad un anno dalla Dichiarazione
della Congregazione per la Dottrina della Fede. Inconciliabilità tra la fede
cristiana e la massoneria”, il
Prof. Di Fiore individua, nei pronunciamenti dei Papi sulla Massoneria,
all’interno della loro coerente continuità, due fasi:
-
Prima fase: i
documenti magisteriali dal 1738 al 1903;
-
Seconda fase: la Massoneria nei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983.
All’interno della prima fase, che va dal 1738
al 1903, poi, l’Autore individua una linea di confine segnata dall’enciclica Humanum genus di papa Leone XIII, del
1884; mentre, all’interno della seconda fase, che riguarda i Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983, distingue due momenti:
-
Primo momento: dalla
promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1917 al canone 2335, quello
per intenderci sulla scomunica ipso facto
dei Cattolici che diventavano Massoni;
-
Secondo momento:
Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 e l’abrogazione non soltanto della
scomunica ipso facto latae sententiae (e cioè della scomunica inflitta automaticamente, ipso facto) ma anche della scomunica ferendae sententiae (e cioè della scomunica non inflitta
automaticamente, ipso facto, ma
inflitta dopo giusto processo).
In questo mio intervento mi soffermerò, prima,
sulla linea di confine costituita dall’enciclica Humanum genus di Papa Leone XIII del 1884. Faccio osservare che il
Prof. Di Fiore, nell’individuare tale linea di confine, si ricollega al Papa
dimissionario Ratzinger. Successivamente, dirò come il Prof. Di Fiore ha
affrontato la questione dell’abrogazione del canone 2335 del codice di diritto
canonico del 1917.
A proposito dell’enciclica Humanum genus di Leone XIII, il Prof. Di
Fiore, nelle pagine da 53 a 56, scrive: "I termini del documento non sono
assolutamente riducibili", come quelli invece dei suoi predecessori, "alla
denuncia – assolutamente legittima – dell’attività sovversiva svolta
storicamente dalla Massoneria contro la Chiesa Cattolica", attività sovversiva,
aggiungo io, ritenuta dai Papi lesiva del potere temporale della stessa Chiesa Cattolica, "giacché", continua il Prof. Di Fiore, nel documento di Leone XIII, "la
denuncia e la condanna si elevano al livello dei principi […] la condanna del
naturalismo [nel documento di Leone XIII, infatti] si estendeva non soltanto a quanto
direttamente si riferisce alla fede, ma anche a quanto afferisce all’umano
sapere e all’umano agire, come la filosofia, le scienze, la politica e l’arte,
sia teoricamente che praticamente […] Il papa [mostra] preoccupazione per la
perdita dei principi fondamentali dell’ordine naturale […] L’itinerario
percorso nel documento di Leone XIII non è quello di chi intende esporre in
modo sistematico (logico), i pericoli
derivanti dal naturalismo massonico [assai diverso dal naturalismo cattolico].
In questo caso si sarebbe dovuti passare dal relativismo filosofico e dallo
scetticismo al relativismo morale, quindi a quello religioso, vale a dire dai preambula fidei alla fides. Piuttosto si tratta di un
itinerario sociologico […] Con ogni
evidenza, la visione del mondo che è descritta nel documento si può
sinteticamente individuare con il trionfo del relativismo, il cui apice non sta
nella sua affermazione, ma nella sua pratica". Tema, quello del relativismo,
assai caro a Ratzinger e per la condanna del quale, durante il suo pontificato,
non ha lesinato energie. Si veda, per esempio, il famoso Discorso di Ratisbona.
Tutta la parte A del libro del Prof. Di Fiore ha
sullo sfondo proprio la questione del relativismo, e verte sull’altra questione,
a essa intimamente connessa, della tradizione e del deposito magisteriale
antimassonico.
Su questo punto non mi soffermo ulteriormente,
per lasciare in voi viva la curiosità di attingere direttamente al testo. Mi
limito a dire soltanto che se per quanto riguarda il deposito magisteriale
della Chiesa Cattolica, dal
1738 al 1983, è possibile, come sostiene il Prof. Di
Fiore, rintracciare una coerenza
di intenti e una progressione di argomenti in tutti i provvedimenti
antimassonici della Chiesa Cattolica, per quanto riguarda la Massoneria non è
possibile rintracciare altrettanta coerenza di intenti e altrettanta
progressione di argomenti. A prescindere dalla questione se sia legittimo o
meno parlare in termini di Massoneria tout
court, – e su questo punto il Prof. Di Fiore sostiene che i Papi,
nell’emettere i loro provvedimenti, erano perfettamente a conoscenza delle
diverse obbedienze massoniche di varia natura e ritualità –, certamente
la Massoneria delle origini non era la stessa di quella di fine Settecento o di
quella dell’Ottocento o di quella del Novecento o di quella a noi
contemporanea. Soltanto per fare un esempio, l’arcivescovo di Cuernavaca
(Messico), mons. Méndez Arceo, ha sostenuto, come riportato dallo stesso Prof.
Di Fiore, che le origini della Massoneria non sono state anticristiane, la quale
cosa risulta anche da due ricerche da me condotte sulla cultura filomassonica e
filogiansenistica della seconda metà del Settecento, nell’entroterra siciliano.
Passo a mostrare, adesso, come il Prof. Di
Fiore ha affrontato, con estrema chiarezza e lucidità, la questione
dell’abrogazione del canone 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917.
La questione è affrontata dall’Autore da pagina
56 a pagina 78 del suo libro. In buona sostanza, e vi chiedo su questo tema un
supplemento di attenzione trattandosi di questioni tecnico-giuridiche
estremamente sensibili, è accaduto che il Codice di Diritto Canonico del 1983
ha abrogato il canone 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917, il quale
andava letto in combinato disposto con il canone 648 e con il canone 2336,
sempre del codice di diritto canonico del 1917.
Ecco cosa stabiliva il canone 648: "I fedeli
sono degni di lode se danno il nome alle associazioni erette o almeno
raccomandate dalla Chiesa: si astengano dalle associazioni segrete, condannate,
sediziose e che si studiano di sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa".
Ed ecco cosa, in combinato disposto con il
canone 648, stabiliva il canone 2335: "Chi si iscrive alla setta massonica o ad
altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le
legittime autorità civili incorrono ipso
facto nella scomunica riservata simpliciter
alla Santa Sede".
Il combinato disposto di questi due canoni,
inoltre, deve essere messo in relazione con il canone 2336: "i chierici e i
religiosi che si iscrivono alla setta massonica o ad altre simili associazioni
vanno denunciati alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede".
Tralascio qui, volutamente, altre connessioni
con altri canoni.
Ecco, invece, il testo del nuovo canone 1374
del codice di diritto canonico del 1983, il quale ha abrogato il canone 2335
del 1917: "Chi dà il nome ad una associazione, che cospira contro la Chiesa,
sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia
punito con l’interdetto".
Come va interpretato questo avvicendarsi di
canoni? Vediamo cosa scrive, in maniera molto chiara, a questo proposito il
Prof. Di Fiore.
"Il nuovo Codice, che rivede quello del 1917
alla luce delle istanze del Concilio Vaticano II e degli orientamenti degli
studiosi in materia di Massoneria", scrive il Prof. Di Fiore a pag. 71, ha
abrogato "il canone 2335, che menzionava esplicitamente la Massoneria,
sostituendolo con il più generico canone 1374: 'Chi dà il nome ad un’associazione, che complotta contro la Chiesa, sia
punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove e dirige sia
punito con l’interdetto'.
Se adesso analizziamo il canone qui sopra
riportato", continua il Prof. Di Fiore, "notiamo immediatamente che la scomunica
latae sententiae da comminarsi ipso facto a quanti si iscrivono alla
Massoneria [sancita dal canone 2335 del codice di diritto canonico del 1917] è
stata eliminata. Notiamo ancora che non si menziona più la Massoneria, ma si
usa il generico 'un’associazione, che complotta contro la Chiesa'. Inoltre è
sparita anche la dicitura del canone 2335 'legittime autorità civili', in
quanto alla Chiesa, nella formulazione legislativa che regola la vita
intraecclesiale, non compete argomentare o legiferare sulla sfera politico-temporale
degli Stati.
La dicitura punito con giusta pena" del
canone 1374, continua il Prof. Di Fiore, "vuole significare che chiunque sia
incorso in questa fattispecie non è soggetto automaticamente a scomunica, ma
nello stesso tempo non la si esclude. Si potrebbe dire che la scomunica latae sententiae [e cioè applicata
automaticamente] si è trasformata in ferendae
sententiae, cioè da infliggere solo dopo giusto processo, e caso per caso".
Che significa tutto ciò?
Significa che il Codice di Diritto Canonico
del 1983 ha abrogato la scomunica latae
sententiae ipso facto comminata precedentemente dal
canone 2335 del 1917. Ma poiché la pena massima stabilita dal nuovo canone 1374
del nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 è quella dell’interdetto e poiché
la pena dell’interdetto è inferiore rispetto alla pena della scomunica, si deve
concludere che la pena della scomunica non potrà essere comminata neanche ferendae sententiae, e cioè dopo un
giusto processo. Pertanto essa è stata abrogata del tutto, sia latae sententiae ipso facto sia ferendae sententiae.
È per questo motivo, e cioè per fare chiarezza
sulle conseguenze di questa non indifferente novità, che, subito dopo l’entrata
in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983, e cioè il 26 novembre
1983, è intervenuto sulla materia (per principi assoluti e non in modo storico-critico) il Cardinale Ratzinger, nella veste, allora,
di Prefetto della Congregazione della Fede, con la dichiarazione Quesitum est de associationbus massonicis. Bisogna
ricordare che il cardinale Ratzinger aveva sempre espresso parere contrario
all’abrogazione del canone 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917 e che
si era sempre espresso favorevolmente in ordine al mantenimento della scomunica
ipso facto latae sententiae per i Massoni.
A causa della pubblicazione di tale
dichiarazione, l’ex Gran Maestro Gustavo Gamberini, secondo quanto riportato
dal Prof. Di Fiore, dichiarò: "Ci avevano promesso [il Prof. Di Fiore si
chiede, giustamente: 'Ma chi?'] che il termine massoneria non sarebbe più
comparso nel nuovo Codice [di diritto canonico] e mantennero la promessa […] Ma
all’ultimo minuto il cardinale Ratzinger rovinò tutto con quell’imprevista
messa a punto dottrinale".
Dal sito ufficiale del Grande Oriente d'Italia apprendiamo che Gamberini fu Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia dal 17 luglio 1961 al 21 marzo 1970, che fu tra i principali estensori della cosiddetta 'Bibbia concordata' nell'ambito della quale tradusse il Vangelo secondo Giovanni, e che tentò di far rimuovere la scomunica che pesava sui massoni sin dal 1738 dalla Chiesa cattolica. E apprendiamo che fu espulso dal Grande Oriente con sentenza della Corte Centrale del 13 settembre 1986 per fatti inerenti alla Loggia 'Propaganda Massonica' n. 2.
In realtà Ratzinger si era limitato a ribadire che l'iscrizione dei Cattolici alla Massoneria era da considerarsi proibita, che i Cattolici che si iscrivevano alla Massoneria erano da considerarsi in stato di peccato grave e che, pertanto, non potevano accedere alla comunione (si tratta del divieto della doppia appartenenza), e che non competeva alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche.
Ferma restando che, dopo l'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983, tale colpa grave può al massimo determinare la condanna per interdetto, e giammai la scomunica; ferma restando che per comminare tali tipi di sanzioni è necessario incardinare un regolare processo ecclesiastico; ferma restando che mai, dopo l'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983, sono stati incardinati processi per colpe di laici riconducibili alla Massoneria (diversamente, invece, è accaduto per i chierici); Ratzinger in realtà, come scrive il Prof. Di Fiore, si è limitato a richiamarsi alla precedente dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 17 febbraio 1981, la quale, a sua volta, faceva riferimento alla lettera Complures episcopi del 26 febbraio 1975 che, affrontando la questione dell'interpretazione del canone 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917, aveva formulato i seguenti principi, certamente applicabili anche nel caso in cui si dovesse incardinare un processo ecclesiastico per colpa grave massonica ai sensi e per gli effetti del canone 1374 del Codice di Diritto Canonico del 1983.
Questi sono i principi:
1) La legge penale va interpretata in senso stretto, facendo riferimento ai singoli casi particolari; "Pertanto si può con sicurezza insegnare e applicare l'opinione di quegli autori che ritengono che il predetto canone 2335 [del codice del 1917] riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la chiesa";
2) "Sarebbe forse desiderabile (ma certamente non sufficiente e non da aspettare) una dichiarazione pubblica da parte dell'associazione in questione, nella quale si dicesse che non entra nelle intenzioni di essa [associazione] combattere la Chiesa. Sembra, però, che si possa dare fede a quei cattolici che, iscritti da molti anni nella Massoneria, sollecitano spontaneamente di essere ammessi ai sacramenti [...], dichiarando, 'onerata ipsorum conscientia' che l'associazione nella quale sono iscritti non perseguita e non ha esigito loro dei compromessi contrari alla loro retta coscienza cristiana. Non sembra d'altra parte conveniente che i Vescovi facciano, nell'attuale situazione dei fatti, pubblicamente dichiarazioni su questa o quella associazione;
3) Dalla frase 'machinari contra Ecclesiam' si può dire, in modo generale, che si deve riferire ai 'delicta' contro la dottrina, le persone o le istituzioni ecclesiastiche. Si osservi che questa riguarda l'associazione come tale e non ciascun membro preso singolarmente".
La lettera del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 17 febbraio 1981, come riportato dal Prof. Di Fiore, precisa inoltre che: "quanto nella suddetta lettera si riferisce alla interpretazione da dare al canone in questione [e cioè il 2335 del Codice del 1917] deve essere inteso, come era nelle intenzioni della Congregazione, solo come un richiamo ai principi generali della interpretazione delle leggi penali per la soluzione dei casi di singole persone che possono essere sottoposte al giudizio degli ordinari. Non era invece intenzione della Congregazione rimettere alle Conferenze Episcopali di pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale sulla natura delle associazioni massoniche che implichi deroghe alle suddette norme".
Che significa tutto ciò?
Significa che, prima di incardinare un processo contro un Cattolico Massone per colpa grave, ai sensi e per gli effetti del canone 1374 del Codice di Diritto Canonico del 1983, si deve accertare che il Cattolico Massone appartiene a un'associazione massonica che di fatto opera contro la Chiesa Cattolica. Se tale accertamento dovesse risultare negativo, allora il processo non potrebbe essere incardinato.
Ma come si fa ad accertare se un'associazione massonica opera contro la Chiesa Cattolica?
Il primo criterio è quello di verificare se esiste una dichiarazione pubblica dell'associazione massonica in questione con la quale è detto espressamente che essa non intende combattere la Chiesa Cattolica (chiaramente usando in modo ragionevole il criterio temporale).
In subordine, un altro criterio è quello di dare fede a quei Cattolici Massoni che, appartenendo da molti anni all'associazione massonica in questione, hanno sollecitato espressamente di essere ammessi ai sacramenti, dichiarando in piena onestà di coscienza che l'associazione massonica alla quale appartengono non li ha mai perseguitati e non ha mai esigito da loro dei compromessi contrari alla loro retta coscienza cristiana.
E' invece espressamente escluso che i singoli Vescovi o le Conferenze Episcopali possano pronunciarsi pubblicamente, con un giudizio di carattere generale, sulla natura delle associazioni massoniche presenti nel loro territorio.
Dal tenore di queste disposizioni si può inoltre ipotizzare che il Cattolico Massone, che fa spontaneamente tale richiesta, può essere ammesso ai sacramenti, e in modo particolare alla comunione, cosa che in realtà accade, a condizione che l'associazione massonica alla quale egli appartiene non operi di fatto contro la Chiesa Cattolica.
MA E' REALMENTE COSI' CHE STANNO LE COSE?
MONS. ANTONIO STAGLIANO', PER ESEMPIO, DICE DI NO! In modo generico, però, senza entrare nel merito della questione. Per mera PETIZIONE DI PRINCIPIO
Veniamo, adesso, alla parte B dell'opera del Prof. Di Fiore. Dico, molto brevemente, che dalle argomentazioni di tale parte della sua opera l'Autore fa derivare la convinzione che la Massoneria tout court potrebbe configurarsi come una religione. Il Prof. Di Fiore arriva a questa conclusione applicando alla Massoneria tout court, per come da lui analizzata nella parte B della sua opera, lo schema identificativo di una religione proposto dal Prof. Marcello Di Tora, teologo domenicano.
Dico anche però che, dall'analisi della parte B dell'opera del Prof. Di Fiore risulta che molti problemi, in questo caso di natura dottrinale e teologica, derivano proprio da tale configurabilità della Massoneria come religione. Da parte massonica, però, si insiste nel dire che la Massoneria non è una religione. Personalmente, da studioso e cultore della materia, ritengo che la questione vada affrontata in modo storico-critico e che oggi, anche per effetto della secolarizzazione, non si possa affermare che la Massoneria sia una religione (molto articolato e complesso, invece, è il discorso per quanto riguarda il passato).
E' da tale configurabilità della Massoneria come una religione, detto ciò, che il Prof. Di Fiore fa derivare, nella parte C della sua opera, la possibilità (teologicamente fondata) di un avvicinamento tra Chiesa Cattolica e Massoneria, grazie ad alcune delle metodologie del dialogo interreligioso, formulate dai teologi Cattolici, e grazie alle metodologie formulate, sempre dai teologi Cattolici, in materia di movimenti religiosi alternativi [MRA].
Ecco cosa scrive il Prof. Di Fiore, alle pagine 182 e 183 del suo libro: "E' vero che la Massoneria, secondo gli studi dei maggiori esperti sull'argomento, non è una religione. Questo dato è confermato anche dagli stessi massoni e più volte da noi ripreso in questo lavoro.
Tuttavia, non volendo peccare di presunzione in ciò che diremo, siamo convinti che nell'istituzione massonica [...] ci siano alcuni tratti tipici della religione che possono autorizzarci ad applicare ad essa alcuni dei temi utilizzati nel dialogo interreligioso e di quanto prodotto in materia di movimenti religiosi alternativi (MRA).
Ovviamente, per verificare questa tesi dobbiamo richiamare e tenere presente i tratti caratteristici che configurano una religione. La letteratura delle scienze [della religione o delle religioni] su questo campo è molto vasta. Ci limitiamo a menzionare lo studio di Marcello Di Tora, che sulla questione relativa agli elementi costitutivi della religione afferma:
"Pur nelle profonde differenze che le contraddistinguono le une dalle altre, le religioni si costituiscono attorno a quattro componenti fondamentali: le credenze, i riti, le leggi o norme etiche e, infine, l'istituzione. [...]
Se parliamo di credenze", scrive il Prof. Di Fiore, "non è difficile scorgere elementi simbolici e mitici nella ritualità massonica. Ricordiamo, solo per fare un esempio, il mito di Hiram Abif e tutti i simboli presenti nei vari gradi che adornano il tempio per il rito. Elementi, questi ultimi, provenienti secondo la Massoneria da una tradizione storica lontanissima nel tempo".
Se parliamo di riti, continua il Prof. Di Fiore, si può far rilevare, dal punto di vista religioso, che "l'azione rituale si [svolge] in uno spazio sacro e sotto la protezione del GADU al quale ci si rivolge e si affidano i candidati in cammino verso un processo di divinizzazione.
Sul tema delle leggi, non è difficile individuare nelle Costituzioni massoniche e nei Landmarks il patrimonio etico attraverso il quale la Libera Muratoria regola la vita ad intra, all'istituzione e, ad extra, verso il mondo profano.
Anche il tema dell'istituzione è presente in Massoneria se pensiamo [al] [...] Solenne impegno che l'iniziato deve recitare per ogni grado".
Dalla possibilità di configurare la Massoneria come una religione (che io contesto in alcuni miei scritti: il prezzo da pagare, infatti, è l'accusa di satanismo come conseguenza automatica di una mera applicazione di principi), il Prof. Di Fiore, come ho già detto, fa derivare la possibilità di un avvicinamento tra Chiesa Cattolica e Massoneria.
Di che si tratta nel dettaglio?
"Possiamo a questo punto ipotizzare", scrive il Prof. Di Fiore alla pagina 188 del suo libro, "alcune piste di orientamento entro le quali si può realizzare il dialogo della vita e delle opere e che estrapoliamo da un lavoro di Giuseppe Ferrari".
In buona sostanza il dialogo della vita e delle opere tra Chiesa Cattolica e Massoneria può vertere sui temi che la Massoneria definisce solidarietà massonica. E cioè:
1) Sui comportamenti sociali e politici orientati al servizio alla persona umana, servizio alla persona umana rispettoso della sua dignità;
2) Sulla promozione e sulla difesa dei fondamentali diritti umani che, anche se teoricamente possono essere giustificati in modo diverso, al livello pratico dell'agire possono invece incontrare convergenze significative;
3) Sulla promozione di attività caritative;
4) Sulla realizzazione di iniziative culturali;
5) Sulle tematiche legate ai problemi dell'ordine internazionale e della solidarietà tra i popoli;
6) Sulle tematiche della difesa della vita e della bioetica;
7) Su altri aspetti, infine, che andranno di volta in volta individuati.
E con l’elencazione dei temi sui quali può realizzarsi un nuovo tentativo di avvicinamento tra Massoneria e Chiesa Cattolica, ho concluso il mio intervento. Sono convinto, come penso lo sia anche il Prof. Di Fiore, che questo nuovo tentativo di avvicinamento, a differenza di quelli fallimentari del secolo scorso, e cioè del Novecento, possa condurre a dei risultati positivi e possa produrre dei risultati utili, sul piano pratico.
Questi sono i principi:
1) La legge penale va interpretata in senso stretto, facendo riferimento ai singoli casi particolari; "Pertanto si può con sicurezza insegnare e applicare l'opinione di quegli autori che ritengono che il predetto canone 2335 [del codice del 1917] riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la chiesa";
2) "Sarebbe forse desiderabile (ma certamente non sufficiente e non da aspettare) una dichiarazione pubblica da parte dell'associazione in questione, nella quale si dicesse che non entra nelle intenzioni di essa [associazione] combattere la Chiesa. Sembra, però, che si possa dare fede a quei cattolici che, iscritti da molti anni nella Massoneria, sollecitano spontaneamente di essere ammessi ai sacramenti [...], dichiarando, 'onerata ipsorum conscientia' che l'associazione nella quale sono iscritti non perseguita e non ha esigito loro dei compromessi contrari alla loro retta coscienza cristiana. Non sembra d'altra parte conveniente che i Vescovi facciano, nell'attuale situazione dei fatti, pubblicamente dichiarazioni su questa o quella associazione;
3) Dalla frase 'machinari contra Ecclesiam' si può dire, in modo generale, che si deve riferire ai 'delicta' contro la dottrina, le persone o le istituzioni ecclesiastiche. Si osservi che questa riguarda l'associazione come tale e non ciascun membro preso singolarmente".
La lettera del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 17 febbraio 1981, come riportato dal Prof. Di Fiore, precisa inoltre che: "quanto nella suddetta lettera si riferisce alla interpretazione da dare al canone in questione [e cioè il 2335 del Codice del 1917] deve essere inteso, come era nelle intenzioni della Congregazione, solo come un richiamo ai principi generali della interpretazione delle leggi penali per la soluzione dei casi di singole persone che possono essere sottoposte al giudizio degli ordinari. Non era invece intenzione della Congregazione rimettere alle Conferenze Episcopali di pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale sulla natura delle associazioni massoniche che implichi deroghe alle suddette norme".
Che significa tutto ciò?
Significa che, prima di incardinare un processo contro un Cattolico Massone per colpa grave, ai sensi e per gli effetti del canone 1374 del Codice di Diritto Canonico del 1983, si deve accertare che il Cattolico Massone appartiene a un'associazione massonica che di fatto opera contro la Chiesa Cattolica. Se tale accertamento dovesse risultare negativo, allora il processo non potrebbe essere incardinato.
Ma come si fa ad accertare se un'associazione massonica opera contro la Chiesa Cattolica?
Il primo criterio è quello di verificare se esiste una dichiarazione pubblica dell'associazione massonica in questione con la quale è detto espressamente che essa non intende combattere la Chiesa Cattolica (chiaramente usando in modo ragionevole il criterio temporale).
In subordine, un altro criterio è quello di dare fede a quei Cattolici Massoni che, appartenendo da molti anni all'associazione massonica in questione, hanno sollecitato espressamente di essere ammessi ai sacramenti, dichiarando in piena onestà di coscienza che l'associazione massonica alla quale appartengono non li ha mai perseguitati e non ha mai esigito da loro dei compromessi contrari alla loro retta coscienza cristiana.
E' invece espressamente escluso che i singoli Vescovi o le Conferenze Episcopali possano pronunciarsi pubblicamente, con un giudizio di carattere generale, sulla natura delle associazioni massoniche presenti nel loro territorio.
Dal tenore di queste disposizioni si può inoltre ipotizzare che il Cattolico Massone, che fa spontaneamente tale richiesta, può essere ammesso ai sacramenti, e in modo particolare alla comunione, cosa che in realtà accade, a condizione che l'associazione massonica alla quale egli appartiene non operi di fatto contro la Chiesa Cattolica.
MA E' REALMENTE COSI' CHE STANNO LE COSE?
MONS. ANTONIO STAGLIANO', PER ESEMPIO, DICE DI NO! In modo generico, però, senza entrare nel merito della questione. Per mera PETIZIONE DI PRINCIPIO
Veniamo, adesso, alla parte B dell'opera del Prof. Di Fiore. Dico, molto brevemente, che dalle argomentazioni di tale parte della sua opera l'Autore fa derivare la convinzione che la Massoneria tout court potrebbe configurarsi come una religione. Il Prof. Di Fiore arriva a questa conclusione applicando alla Massoneria tout court, per come da lui analizzata nella parte B della sua opera, lo schema identificativo di una religione proposto dal Prof. Marcello Di Tora, teologo domenicano.
Dico anche però che, dall'analisi della parte B dell'opera del Prof. Di Fiore risulta che molti problemi, in questo caso di natura dottrinale e teologica, derivano proprio da tale configurabilità della Massoneria come religione. Da parte massonica, però, si insiste nel dire che la Massoneria non è una religione. Personalmente, da studioso e cultore della materia, ritengo che la questione vada affrontata in modo storico-critico e che oggi, anche per effetto della secolarizzazione, non si possa affermare che la Massoneria sia una religione (molto articolato e complesso, invece, è il discorso per quanto riguarda il passato).
E' da tale configurabilità della Massoneria come una religione, detto ciò, che il Prof. Di Fiore fa derivare, nella parte C della sua opera, la possibilità (teologicamente fondata) di un avvicinamento tra Chiesa Cattolica e Massoneria, grazie ad alcune delle metodologie del dialogo interreligioso, formulate dai teologi Cattolici, e grazie alle metodologie formulate, sempre dai teologi Cattolici, in materia di movimenti religiosi alternativi [MRA].
Ecco cosa scrive il Prof. Di Fiore, alle pagine 182 e 183 del suo libro: "E' vero che la Massoneria, secondo gli studi dei maggiori esperti sull'argomento, non è una religione. Questo dato è confermato anche dagli stessi massoni e più volte da noi ripreso in questo lavoro.
Tuttavia, non volendo peccare di presunzione in ciò che diremo, siamo convinti che nell'istituzione massonica [...] ci siano alcuni tratti tipici della religione che possono autorizzarci ad applicare ad essa alcuni dei temi utilizzati nel dialogo interreligioso e di quanto prodotto in materia di movimenti religiosi alternativi (MRA).
Ovviamente, per verificare questa tesi dobbiamo richiamare e tenere presente i tratti caratteristici che configurano una religione. La letteratura delle scienze [della religione o delle religioni] su questo campo è molto vasta. Ci limitiamo a menzionare lo studio di Marcello Di Tora, che sulla questione relativa agli elementi costitutivi della religione afferma:
"Pur nelle profonde differenze che le contraddistinguono le une dalle altre, le religioni si costituiscono attorno a quattro componenti fondamentali: le credenze, i riti, le leggi o norme etiche e, infine, l'istituzione. [...]
Se parliamo di credenze", scrive il Prof. Di Fiore, "non è difficile scorgere elementi simbolici e mitici nella ritualità massonica. Ricordiamo, solo per fare un esempio, il mito di Hiram Abif e tutti i simboli presenti nei vari gradi che adornano il tempio per il rito. Elementi, questi ultimi, provenienti secondo la Massoneria da una tradizione storica lontanissima nel tempo".
Se parliamo di riti, continua il Prof. Di Fiore, si può far rilevare, dal punto di vista religioso, che "l'azione rituale si [svolge] in uno spazio sacro e sotto la protezione del GADU al quale ci si rivolge e si affidano i candidati in cammino verso un processo di divinizzazione.
Sul tema delle leggi, non è difficile individuare nelle Costituzioni massoniche e nei Landmarks il patrimonio etico attraverso il quale la Libera Muratoria regola la vita ad intra, all'istituzione e, ad extra, verso il mondo profano.
Anche il tema dell'istituzione è presente in Massoneria se pensiamo [al] [...] Solenne impegno che l'iniziato deve recitare per ogni grado".
Dalla possibilità di configurare la Massoneria come una religione (che io contesto in alcuni miei scritti: il prezzo da pagare, infatti, è l'accusa di satanismo come conseguenza automatica di una mera applicazione di principi), il Prof. Di Fiore, come ho già detto, fa derivare la possibilità di un avvicinamento tra Chiesa Cattolica e Massoneria.
Di che si tratta nel dettaglio?
"Possiamo a questo punto ipotizzare", scrive il Prof. Di Fiore alla pagina 188 del suo libro, "alcune piste di orientamento entro le quali si può realizzare il dialogo della vita e delle opere e che estrapoliamo da un lavoro di Giuseppe Ferrari".
In buona sostanza il dialogo della vita e delle opere tra Chiesa Cattolica e Massoneria può vertere sui temi che la Massoneria definisce solidarietà massonica. E cioè:
1) Sui comportamenti sociali e politici orientati al servizio alla persona umana, servizio alla persona umana rispettoso della sua dignità;
2) Sulla promozione e sulla difesa dei fondamentali diritti umani che, anche se teoricamente possono essere giustificati in modo diverso, al livello pratico dell'agire possono invece incontrare convergenze significative;
3) Sulla promozione di attività caritative;
4) Sulla realizzazione di iniziative culturali;
5) Sulle tematiche legate ai problemi dell'ordine internazionale e della solidarietà tra i popoli;
6) Sulle tematiche della difesa della vita e della bioetica;
7) Su altri aspetti, infine, che andranno di volta in volta individuati.
E con l’elencazione dei temi sui quali può realizzarsi un nuovo tentativo di avvicinamento tra Massoneria e Chiesa Cattolica, ho concluso il mio intervento. Sono convinto, come penso lo sia anche il Prof. Di Fiore, che questo nuovo tentativo di avvicinamento, a differenza di quelli fallimentari del secolo scorso, e cioè del Novecento, possa condurre a dei risultati positivi e possa produrre dei risultati utili, sul piano pratico.
Grazie a tutti per la pazienza e per
l’attenzione che avete manifestato nell’ascoltare le mie parole, in buona parte
tecniche, e grazie al Prof. Tullio Di Fiore per il libro che ha pubblicato e
che, secondo me, certamente, ha contribuito e contribuirà sempre di più a fare
chiarezza sulle complicate e delicate relazioni tra Massoneria e Chiesa Cattolica, indicando le possibili vie da seguire per effettuare, dopo i
tentativi fallimentari del secolo scorso, e cioè del Novecento, un nuovo
tentativo di avvicinamento tra Chiesa Cattolica e Massoneria, al fine di
incardinare un dialogo fattivo, positivo e operativo, pratico, nel solco della
solidarietà, della sussidiarietà, della giustizia sociale e del bene comune, e
cioè nel solco del lavoro sul campo, della solidarietà e della progettualità
sociale, nel rispetto delle diverse identità e delle diverse radici culturali
e, soprattutto, nel rispetto della dignità umana della persona e nella promozione
e nella difesa dei diritti umani fondamentali, o sostanziali.
Francesco Paolo Pinello
(Cultore
presso la Cattedra di Sociologia Generale
Università
degli studi di Enna “Kore”)
Recentemente (16 novembre 2017) il Prof. Tullio Di Fiore, forse a causa delle dichiarazioni pubbliche di Mons. Antonio Staglianò, ha precisato che non si parla più di scomunica ma i Cattolici iscritti in Massoneria sono in colpa grave (divieto della doppia appartenenza) e pertanto a essi si fa divieto di chiedere e di ricevere la comunione. Così è scritto nella dichiarazione sulla Massoneria del 1983, ha precisato Di Fiore. Un Cattolico a cui è fatto divieto di chiedere e di ricevere il sacramento che è fonte e culmine di tutti gli altri sacramenti, in fondo è come se fosse "scomunicato".
Relativamente a tale precisazione faccio rilevare che sarebbe interessante verificare se, di fatto, ai Massoni è rifiutato il sacramento della comunione, fonte e culmine di tutti gli altri sacramenti che, sempre di fatto, dovrebbero anch'essi essere rifiutati (il riferimento è alla riconciliazione, al matrimonio, all'unzione degli infermi, ma anche al battesimo degli adulti e alla conseguente confermazione). Il punto, quindi, è il seguente: "Oggi, ai nostri giorni, cosa accade di fatto?"
Da "Sconfinare", il giornale creato dagli studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia, 27 novembre 2017, Massoni e massoneria, Stefano Bisi racconta il Grande Oriente d'Italia:
D. <A proposito di dio, il Vaticano ha da sempre ostacolato la massoneria. Oggi c'è un rapporto migliore tra quest'ultima e le alte sfere del clero?>
R. <Nel 1738, Papa Clemente XII scomunicò i massoni, poi dal Codice di Diritto Canonico la parola "massoneria" è scomunicata. Inoltre, secondo quanto ha ribadito un vescovo in un incontro di due settimane fa (S.E. Mons. Antonio Staglianò, Vescovo della Diocesi di Noto, ospite a un convegno dello stesso GOI a Siracusa, ndr.) c'è ancora incompatibilità tra appartenenza alla massoneria e fede cattolica; però devo dire che il fatto stesso che ci sia un vescovo, che ha partecipato a un incontro pubblico promosso dal Grande Oriente d'Italia, con presenti due Gran Maestri aggiunti del GOI, è un fatto che giudico positivo e spero fecondo. Perché bisogna conoscersi e ho l'impressione che ancora molti non conoscano la Libera Muratoria e non vogliano conoscerla>.
Su questi temi si veda (scritto in risposta al volume pubblicato dal Prof. Tullio Di Fiore):
I due libri (quello di Di Fiore e quello di Pinello) sono stati presentati, insieme, a "Mondoreligioni. Incontriamo le Religioni del Mondo", AIS (Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Sociologia della Religione). Ideato da Emanuela C. Del Re e Claudio Paravati, 9 dicembre 2017, Città dell'Altra Economia, Roma (Testaccio)
Risposta del Gran Maestro del Grande Oriente D'Italia Giuseppe Petroni all'enciclica antimassonica di papa Leone III
Relativamente a tale precisazione faccio rilevare che sarebbe interessante verificare se, di fatto, ai Massoni è rifiutato il sacramento della comunione, fonte e culmine di tutti gli altri sacramenti che, sempre di fatto, dovrebbero anch'essi essere rifiutati (il riferimento è alla riconciliazione, al matrimonio, all'unzione degli infermi, ma anche al battesimo degli adulti e alla conseguente confermazione). Il punto, quindi, è il seguente: "Oggi, ai nostri giorni, cosa accade di fatto?"
Da "Sconfinare", il giornale creato dagli studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia, 27 novembre 2017, Massoni e massoneria, Stefano Bisi racconta il Grande Oriente d'Italia:
D. <A proposito di dio, il Vaticano ha da sempre ostacolato la massoneria. Oggi c'è un rapporto migliore tra quest'ultima e le alte sfere del clero?>
R. <Nel 1738, Papa Clemente XII scomunicò i massoni, poi dal Codice di Diritto Canonico la parola "massoneria" è scomunicata. Inoltre, secondo quanto ha ribadito un vescovo in un incontro di due settimane fa (S.E. Mons. Antonio Staglianò, Vescovo della Diocesi di Noto, ospite a un convegno dello stesso GOI a Siracusa, ndr.) c'è ancora incompatibilità tra appartenenza alla massoneria e fede cattolica; però devo dire che il fatto stesso che ci sia un vescovo, che ha partecipato a un incontro pubblico promosso dal Grande Oriente d'Italia, con presenti due Gran Maestri aggiunti del GOI, è un fatto che giudico positivo e spero fecondo. Perché bisogna conoscersi e ho l'impressione che ancora molti non conoscano la Libera Muratoria e non vogliano conoscerla>.
I due libri (quello di Di Fiore e quello di Pinello) sono stati presentati, insieme, a "Mondoreligioni. Incontriamo le Religioni del Mondo", AIS (Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Sociologia della Religione). Ideato da Emanuela C. Del Re e Claudio Paravati, 9 dicembre 2017, Città dell'Altra Economia, Roma (Testaccio)
Risposta del Gran Maestro del Grande Oriente D'Italia Giuseppe Petroni all'enciclica antimassonica di papa Leone III






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